Cosa significa garanzia a vita?
La garanzia di base è di un anno. Con la formula ProTetto Garanzia a Vita è possibile estendere la garanzia con un contributo annuale. Continuando a versare il contributo annualmente è possibile mantenere il proprio tetto efficiente ed in garanzia per sempre! Sarà nostra cura eseguire eventuali controlli periodici e tutti gli interventi di manutenzione necessari per mantenere in efficienza la copertura. Senza nessun ulteriore costo da parte del cliente.
É possibile interporre una guaina impermeabilizzante sotto il manto di copertura?
La formula ProTetto non prevede l’interposizione di una guaina impermeabile sotto coppo/tegola.
Riteniamo che il tetto debba avere un manto di copertura posato a regola d’arte responsabile della perfetta tenuta all’acqua. Interporre uno strato bituminoso comprometterebbe la naturale traspirabilità del tetto esistente e, se il manto in coppi/tegole è posato a regola d’arte, risulta del tutto inutile. Nell’ottica di un intervento volto alla massima economicità senza compromessi sulla qualità, sicurezza e perfetta regola d’arte, abbiamo escluso dal nostro ambito la posa in opera di guaine bituminose.
Occorrono autorizzazioni edilizie?
No. L’intervento si colloca come Ordinaria Manutenzione (lettera “a” dell’articolo 3 del Dpr 380/2001) e non necessita di alcuna autorizzazione edilizia.
Se volessi isolare il mio tetto é possibile interporre uno strato isolante sotto il manto di copertura?
L’intervento ProTetto non prevede l’interposizione di strati isolanti sotto coppo/tegola. Nell’ottica di un intervento volto alla massima economicità senza compromessi sulla qualità, sicurezza e perfetta regola d’arte, abbiamo escluso dal nostro ambito la posa in opera di strati isolanti. In alcune situazioni è possibile intervenire con isolamento del sottotetto non abitabile con insufflaggio di cellulosa a fiocchi. In questo caso ci si riserverà di formulare un’offerta separata.
Detrazioni fiscali: quando l’intervento si può detrarre?
Dipende dai casi. L’intervento si colloca come Ordinaria Manutenzione (lettera “a” dell’articolo 3 del Dpr 380/2001). Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali. Quindi è possibile usufruire della detrazione fiscale per manutenzione ordinaria solo se il tetto è in comune con altre unità edilizie. Nei casi in cui il tetto è di pertinenza ad una singola unità, è possibile accedere alla detrazione fiscale solo se sull’immobile è attiva una pratica edilizia di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001.